Imposta sulla distribuzione dei dividendi in Svizzera

Imposta sulla distribuzione dei dividendi in Svizzera

In Svizzera, l’imposta sulla distribuzione dei dividendi viene applicata alle società che distribuiscono dividendi ai propri azionisti e viene spesso chiamata “imposta sui dividendi”.
La legislazione svizzera prevede che le società paghino questa imposta per garantire che il reddito derivante da queste distribuzioni sia tassato.
L’imposta sulla distribuzione dei dividendi è un’imposta federale disciplinata dalla Legge federale sull’imposta alla fonte (LIA), che regola anche altre imposte indirette come quelle sugli interessi e sulle plusvalenze.
Questa imposta si applica alle società svizzere e alle società straniere con una filiale in Svizzera.
Tuttavia, le società straniere possono essere esentate dall’imposta sui dividendi se esiste un trattato sulla doppia imposizione tra il loro paese e la Svizzera.

Tipi di società soggette all’imposta sui dividendi

Tutte le società svizzere sono soggette all’imposta sui dividendi, ma l’aliquota varia a seconda del tipo di società.
Le società a responsabilità limitata (GmbH) e le società per azioni (AG) sono le forme più comuni in Svizzera e sono entrambe soggette a questa imposta.
Anche le società semplici (KG) e le società in accomandita per azioni (KGaA) sono soggette a questa imposta.
Tuttavia, le società in nome collettivo (OHG) non lo sono, in quanto non sono considerate entità imponibili separate; gli utili vengono tassati direttamente sui beneficiari.

Calcolo dell’imposta sui dividendi

Il calcolo dell’imposta sui dividendi si basa sull’utile distribuibile di una società, determinato deducendo le spese deducibili dai ricavi della società.
L’utile distribuibile è quindi soggetto all’imposta sul reddito delle società secondo l’aliquota applicabile.
Dopo aver calcolato l’imposta sul reddito societario, la società determina l’importo dei dividendi da distribuire agli azionisti.
Una volta determinato l’importo, la società deve trattenere l’imposta sulla distribuzione dei dividendi all’aliquota applicabile prima di distribuire i dividendi agli azionisti.
L’aliquota varia a seconda della situazione della società e dell’azionista.
Anche gli azionisti stranieri sono soggetti all’imposta sui dividendi, ma l’aliquota può essere ridotta in base a un trattato di doppia imposizione tra la Svizzera e il loro paese di residenza.
Inoltre, i dividendi ricevuti dalle società non sono soggetti all’imposta sulla distribuzione dei dividendi.
Le società possono dedurre i dividendi ricevuti dal loro utile imponibile, riducendo così il loro carico fiscale complessivo.

Regimi fiscali vantaggiosi per le aziende svizzere

Le società svizzere possono beneficiare di regimi fiscali favorevoli che aiutano a ridurre l’onere fiscale sui dividendi.
Tra i regimi vantaggiosi più comuni ci sono il regime delle holding e lo sgravio di partecipazione.
Il regime delle holding consente alle società svizzere di detenere azioni di società estere e di beneficiare di un’aliquota fiscale favorevole sui dividendi ricevuti.
Inoltre, possono dedurre alcune spese dal loro reddito imponibile, riducendo ulteriormente il loro carico fiscale.

Sgravi per la partecipazione

Lo sgravio sulle partecipazioni è un regime fiscale vantaggioso per le società che detengono una partecipazione significativa in un’altra società.
Questo regime consente alle aziende di ridurre il carico fiscale sui dividendi ricevuti in base alla percentuale di partecipazione detenuta.
Per poter beneficiare dello sgravio sulle partecipazioni, una società deve detenere almeno il 10% del capitale sociale della società emittente per almeno un anno.
Lo sgravio sulla partecipazione è stato introdotto per incoraggiare gli investimenti a lungo termine e facilitare le fusioni e le acquisizioni.
Permette alle aziende di ridurre il carico fiscale sui dividendi ricevuti, migliorando la loro capacità di investimento.
Tuttavia, la participation relief è soggetta a determinati limiti e condizioni e deve essere richiesta dalla società; non viene concessa automaticamente.

Consultazione iniziale

da 60 min a CHF 220,00

Discuti la tua situazione con un avvocato specializzato in Svizzera.

Stai cercando un appuntamento solo per fare qualche domanda?
Non sei sicuro delle procedure che vuoi intraprendere?
La tua situazione non è chiara?

Opta per una prima consultazione con un avvocato a Ginevra.

Deciderai quindi se procedere e i nostri avvocati ti indicheranno il costo della procedura in base al tuo caso.
Appuntamenti disponibili di persona o in videoconferenza.

Hai bisogno di un avvocato a Ginevra Svizzera?

Prendi subito un appuntamento

chiamando la nostra segreteria o compilando il modulo sottostante.
Appuntamenti disponibili di persona o in videoconferenza.

+41 22 566 77 68